PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica riconosce la necessità di promuovere, di realizzare e di coordinare le politiche e gli interventi volti all'individuazione e alla rimozione delle cause e delle conseguenze della povertà e dell'esclusione sociale, in attuazione dei princìpi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione e per la piena realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 2.
(Istituzione del Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

      1. In attuazione dei princìpi enunciati nell'articolo 1, nell'ambito della programmazione economica e finanziaria nazionale e con riferimento ai princìpi e agli obiettivi della politica sociale e del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è istituito il Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano».
      2. Il Piano è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

 

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agosto 1997, n. 281, e sentiti gli enti e le associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, maggiormente rappresentativi, le associazioni a rilevanza nazionale che operano nel settore dei servizi sociali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. Il Piano è deliberato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 marzo di ogni anno.

Art. 3.
(Contenuti del Piano).

      1. Il Piano ha i seguenti contenuti:

          a) presentare lo stato della povertà e dell'esclusione sociale nel Paese;

          b) illustrare l'attività svolta, le azioni in essere, i risultati conseguiti e quelli attesi nell'ambito della lotta alla povertà e all'esclusione sociale a livello nazionale, regionale e locale, con riferimento al Piano dell'anno precedente;

          c) indicare le priorità di azione e il quadro degli interventi previsti per l'anno successivo;

          d) fissare gli obiettivi, puntuali e verificabili, di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale da realizzare entro l'anno successivo sulla base della programmazione economica e finanziaria nazionale e in relazione agli interventi in ambito di politica sociale, con particolare riferimento al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

      2. I contenuti del Piano sono inseriti all'interno del documento di programmazione economico-finanziaria e, in base ad essi, sono stabiliti e indicati gli obiettivi da raggiungere, anche in termini di indicatori macroeconomici.

 

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Art. 4.
(Legge finanziaria).

      1. Le azioni normative ritenute necessarie ai sensi del Piano sono incluse nella legge finanziaria predisposta per l'anno successivo.
      2. Il mancato rispetto degli impegni contenuti nel Piano deve essere motivato dal Governo di fronte alle Camere.